Testamento biologico (Ordine del giorno, Comune di San Benedetto del Tronto)

luglio 31, 2008 Di: Palma Del Zompo Categoria: Bioetica

ORDINE DEL GIORNO

E’ avviato, ormai da molti anni, nel nostro paese il dibattito sui temi del “ Testamento Biologico”,intentendo per tale il “living will” anglosassone, ossia il documento con il quale la persona decide ,mentre è in condizioni di buona salute,nel pieno possesso delle sue capacità, di dare direttive anticipate di trattamento, nel caso infausto in cui in futuro possa perdere tali capacità di autodeterminazione a causa di una malattia acuta o degenerativa assolutamente invalidante.
Ogni giorno la cronaca mette alla nostra attenzione persone, casi umani laceranti per le coscienze,che portano alla considerazione che non si sia più ulteriormente eludibile l’approvazione di una legge su questi temi.Pertanto
CONSIDERATO
che dalla CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI dell’UNIONE EUROPEA emerge come il consenso libero e informato all’atto medico non debba essere visto soltanto come un requisito di liceità del trattamento, ma vada considerato un vero e proprio diritto del cittadino europeo, afferente al più generale diritto all’integrità della persona 8 titolo I. Dignità, art- 3 Diritto all’integrità personale)
CONSIDERATO
che il Parlamento Italiano ha ratificato la CONVENZIONE SUI DIRITTI UMANI E LA BIOMEDICINA (L.28 Marzo 2001, n. 145 ),già firmata a OVIEDO il 4 Aprile 1997
CONSIDERATO
che già dal 1998 il CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA ITALIANO all’art. 34,riconfermato nella sostanza nel nuovo codice del 2006 disponeva: “Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità,della libertà e dell’indipendenza professionale, alla volontà di curarsi liberamente espressa dalla persona. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà in caso di grave pericolo di vita, non può non tener conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso”.
CONSIDERATO
che il medesimo Codice Deontologico del 2006 afferma all’art.35 che “il medico,in presenza di documentato rifiuto di persona capace,deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi,non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona.Il medico deve intervenire , in scienza e coscienza ,nei confronti del paziente incapace,nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita , evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente”
CONSIDERATO
che il COMITATO NAZIONALE DI BIOETICA si è occupato di tutto ciò in reiterate occasioni,dedicando al tema anche documenti specifici
RICORDANDO
che la legge di ratifica della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina ( art. 3 comma 1)delega il Governo “ ad adottare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge,uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l’adattamento dell’ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione e del Protocollo di cui all’art. 1”
CHIEDO
-che codesto Consiglio solleciti il Governo ad intervenire esplicitamente in materia legiferando su tali temi in tempi brevi
-che la legge obblighi il medico a prendere in considerazione le dichiarazioni anticipate rilasciate dalla persona
-che tali dichiarazioni possano eventualmente indicare i nominativi di uno o più soggetti fiduciari che , nell’impossibilità di farlo in prima persona, possano operare in nome del paziente, realizzandone la volontà e i desideri
-che la legge decida apposite procedure per la loro conservazione e consultazione
-che venga sostenuta e implementata la MEDICINA PALLIATIVA,uno dei veri autentici successi della Moderna Medicina ,purtroppo poco conosciuta e poco attuata,che si pone come obbiettivo non la guarigione del paziente, non più possibile in stadi avanzati di malattia, ma la garanzia di una qualità di vita accettabile e priva , o almeno povera ,di dolore.