Mozione per l’applicazione della legge 38 sulla Medicina Palliativa
Nel Consiglio Comunale del 1 Luglio 2010 è stata da me presentata ed approvata dal Consiglio una Mozione sulla applicazione della legge 38, il cui testo è di seguito:
San Benedetto del Tronto 7 Giugno 2010
Alla Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco
Nel Consiglio Comunale del 7 Agosto 2008 è stata presentata una Mozione, su mia iniziativa, che il Consiglio Comunale ha approvato, nell’intento di sollecitare il Governo a legiferare sul tema delle Direttive Anticipate (più conosciute come “testamento biologico”) e a sostegno della Medicina Palliativa, uno dei veri, autentici successi della Moderna Medicina, pultroppo poco conosciuta e poco attuata, che si pone come obbiettivo non la guarigione del paziente, non più possibile in stadi avanzati di malattia, ma la possibilità di consentirgli una qualità di vita accettabile e priva, o almeno il più possibile povera di dolore nell’ultima fase della sua esistenza.
Mentre per il “testamento biologico”, dopo un periodo di intenso dibattito sia in Parlamento che nell’opinione pubblica, l’iter legislativo si è arenato, così non è stato per la legge sulla Medicina Palliativa, infatti il Parlamento Italiano ha deliberato la legge n. 38 del 15 Marzo 2010 “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 Marzo 2010. Questa legge è rivolta ad oltre 250 mila pazienti terminali, 11 mila minori inguaribili, milioni di malati cronici.
E’ una legge di civiltà che permetterà ai medici di prescrivere oppiacei senza troppa burocrazia; che disporrà la valutazione del dolore nella cartella clinica di ogni paziente ricoverato in Ospedale, cercando di realizzare il sogno di un ospedale senza dolore; che prevede l’istituzione di due reti distinte, una per le cure palliative, l’altra per la terapia del dolore, costituite dall’insieme delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali; che favorisce la creazione di “Hospice”, strutture residenziali per pazienti terminali, oggi assolutamente insufficienti. Pertanto
CONSIDERATO
che le finalità della stessa, definite nel comma 1 e 2 dell’art.1, in cui viene tutelato e garantito l’accesso a tali cure nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza (di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002), devono rispettare i principi fondamentali di :
a) tutela della dignità e dell’autonomia del malato, senza alcuna discriminazione
b) tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine
c) adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della famiglia
RICORDANDO
che le cure palliative e la terapia del dolore costituiscono obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale ai sensi dell’art.1, commi 34 e 34 bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni; tenuto conto anche dell’accordo tra Governo, Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano in materia di cure palliative pediatriche sottoscritto il 27 giugno 2007 e del documento tecnico sulle cure palliative pediatriche approvato il 20 marzo 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano
SOTTOLINEANDO
Che l’attuazione dei principi della legge 38 in conformità alle linee guida definite ai sensi del comma 2 dell’art. 3 della stessa costituisce adempimento regionale ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio Sanitario Nazionale a carico dello Stato
SOTTOLINEANDO
che il Ministero della salute, d’intesa con le Regioni e le Provincie autonome, promuove nel triennio 2010-2012 la realizzazione di campagne istituzionali di comunicazione destinate a informare i cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di cure palliative e di terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative e che a tale scopo è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2010 e 150.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 (art. 4)
che al fine di rafforzare l’attività svolta dai Comitati “Ospedale senza dolore” è autorizzata la spesa di 1.450.000euro per l’anno 2010 e 1.000.000 per l’anno 2011(art. 6) e che tali risorse sono ripartite e destinate a iniziative , anche di carattere formativo e sperimentale, volte a sviluppare il coordinamento delle azioni di cura del dolore favorendone l’integrazione a livello territoriale
RICORDANDO
Che entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, in sede di Conferenza Stato-Regioni sono definiti i requisiti minimi e le modalità organizzative necessari per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati terminali e delle unità di cura palliative e della terapia del dolore domiciliari presenti in ciascuna Regione (comma 3 art. 5)
RICORDANDO
Che per la realizzazione delle finalità della legge in oggetto, il Comitato interministeriale per la programmazione economica , vincola, per un importo non inferiore ai 100 milioni di euro annui una quota del Fondo Sanitario Nazionale
CHIEDO
Di sollecitare la regione Marche, nello specifico l’assessorato alla Sanità, a
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a) recepire i dispositivi contenuti nella legge n. 38 deliberata dal Parlamento
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b) individuare e rendere fruibili ai cittadini le strutture e le reti preposte alla sua attuazione
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c) promuovere campagne di informazione su tali tematiche
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d) sollecitare il Parlamento a riaprire l’iter legislativo sul “testamento biologico” rispettando le volontà di chi si esprime sulle proprie “living will”
Palma Del Zompo
Consigliere Comunale Italia Dei Valori






